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Informazione sugli strumenti di tutela del contraente - Simonucci

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Informazione sugli strumenti di tutela del contraente



a. L’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i
 
danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori
 
professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve
 
rispondere a norma di legge;
 
 
b. Ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, il contraente/assicurato o l’avente diritto,
 
tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico ha facoltà di proporre reclamo per iscritto
 
al Broker al seguente indirizzo3:
 
Mauro Simonucci – Via del Giglio, 16   06073 San Mariano di Corciano (PG) – broker@simonucci.it  -- mauro.simonucci@pec.it
 
Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni
 
dalla sua ricezione, il contraente e/o l’assicurato può rivolgersi all’Ivass – Servizio Vigilanza Intermediari – Via
 
del Quirinale 21- 00187 - Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario,
 
secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
 
 
c. il contraente/assicurato o l’avente diritto ha facoltà di:
 
- presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo
 
all’intermediario o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito
 
internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di
 
ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
 
oppure4
 
- il contraente/assicurato o l’avente diritto ha facoltà di presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione
 
stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l’intermediario aderisce o è sottoposto ai sensi
 
dell’articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215;
 
- il contraente/assicurato o l’avente diritto ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione delle
 
controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi;
 
 
d. il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e
 
riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/85796538 E-mail:
 
fondobrokers@consap.it per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio
 
dell’attività d’intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato
 
attraverso la polizza di cui alla lettera a).
 
 
Informazioni sul diritto all’oblio oncologico
 
L’intermediario informa il contraente che:
 
a. può esercitare il diritto all’oblio oncologico previsto dall’articolo 2, della Legge 7 dicembre 2023, n. 193.
 
Per la visione di tutte le pertinenti informazioni, si rinvia al DIP aggiuntivo;
 
b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all’oblio oncologico di cui all’art. 2, commi da 1 a 5,
 
della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o
 
dell’assicurato ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
 
Mauro Simonucci
 
 
3 I grandi broker dovranno indicare la funzione aziendale competente alla trattazione dei reclami con i relativi recapiti.
 
Per grande broker si intende: il mediatore o il broker che abbia l’amministratore delegato e/o il direttore generale iscritti nella medesima
 
sezione ai sensi dell’articolo 13, comma 3, lettera a), del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, e un numero di dipendenti o
 
collaboratori iscritti nella sezione E del registro uguale o superiore a dieci.
 
4 Per gli intermediari iscritti all’elenco annesso al registro unico degli intermediari che, operanti in regime di libera prestazione di
 
servizi nel territorio della Repubblica italiana, aderiscono o sono sottoposti a diverso sistema di risoluzione ove non aderiscano
 
direttamente all’Arbitro Assicurativo.
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